C.U.328

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la streghetta
view post Posted on 23/2/2010, 14:06     +1   -1





Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA
Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail:[email protected]

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
COMUNICATO UFFICIALE N° 328



1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.
In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.


1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Presidente Federale,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.
In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.


1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 77/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIOPROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Presidente Federale,
• preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2009/2010, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Dilettanti 2010/2011;
• ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a reclami di parte;
• visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di cui in premessa:
• i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
• gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte.
• il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte di Giustizia Federale;
• gli eventuali reclami motivati alla Corte di Giustizia Federale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede di Via Po 36, a Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la Sede della stessa Corte di Giustizia Federale entro le ore 17.00 dello stesso giorno;
• la Corte di Giustizia Federale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.);
• l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, l’invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte;
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Presidente Federale,
- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2009/2010;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l’art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:
1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:
- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate.
2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:
- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie
deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l’utilizzazione del telefax, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l’invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.
Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

1.5. COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) E DEI PLAY-OFF E GARE PER L’AMMISSIONE ALLA II^ FASE DI PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA UNDER 21 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) DI CALCIO A CINQUE
Il Presidente Federale,
- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alla fase dei play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia e dei play-off e gare per l’ammissione alla II^ fase di play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia under 21;
- considerata la particolare articolazione del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a Cinque e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2009/2010 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia (Play-Off) e di Campione d’Italia Under 21 (Play-Off e Gare per l’ammissione alla II^ Fase di Play-Off);
- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play-Off e le Gare per l’ammissione alla II^ Fase di Play-Off;
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:


d e l i b e r a
- che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di giustizia sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;
- gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce “varie”;
- gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso giorno;il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice Sportivo; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall’art. 38 del Codice di giustizia sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.6. COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010; ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILI E JUNIORES DI CALCIO A 5 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010).

Il Presidente Federale,
- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:
1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
3. gare ad eliminazione diretta (Play-Off e Play-Out) con esclusione di quelle relative
all’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia (Play-Off) e di Campione d’Italia Under 21 (
Play-Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play-Off);
4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l’ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2010/2011;
5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei Campionati femminili e Juniores di Calcio a 5
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
- che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 37 comma 7 Codice di giustizia sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.7. COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – UNDER 21 – FASE NAZIONALE FINALE COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Presidente Federale,
• preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A – A2 - B – Under 21 – Fase Nazionale Finale Coppa Italia Regionale Femminile – Fase Nazionale Finale Campionato Juniores e Fase Nazionale Finale Campionato Femminile di Calcio a Cinque;
- Ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
- che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.8. MODIFICA ART. 90 DL. N. 72/2004 LEGGE N. 128 DEL 21 MAGGIO 2004

Si informa che il Presidente Federale ha ratificato il cambiamento della denominazione sociale per le seguenti Società:

Matr. 740400 A.S. ATLETICO RAGUSA di Ragusa in
Matr. 740400 A.S.D ATLETICO RAGUSA di Ragusa

Matr. 73807 POL. BUTERESE E.MATTEI di Butera in
Matr. 73807 ASDPOL. BUTERESE E.MATTEI di Butera

Matr. 740649 A.S. DACCA 2000 di Acireale in
Matr. 740649 A.S.D DACCA 2000 di Acireale

Matr. 912351 POL. LO NERO di Villabate in
Matr. 912351 POL.D.LO NERO di Villabate

Matr. 75671 ASS. SPORTIVO CULTURALE ITALA di Itala in
Matr. 75671 ASC.D.SPORTIVO CULTURALE ITALA di Itala

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. COMUNICATO UFFICIALE n. 80 del 18 Dicembre 2009


Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 17 Dicembre 2009,
- preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate,
- proseguendo nella politica di valorizzazione dei giovani calciatori, da attuarsi nella Stagione Sportiva 2010-2011 e successive,
ha deliberato i seguenti obblighi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale delle Stagioni Sportive 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, riferite alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:

2010/2011 ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.1989
Nato da 1.1.1990
Nato da 1.1.1991 1 1
Nato da 1.1.1992 1 1


2011/2012 ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.1991
Nato da 1.1.1992
Nato da 1.1.1993 1 1
Nato da 1.1.1994 1 1

2012/2013 ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.1992
Nato da 1.1.1993
Nato da 1.1.1994 1* 1
Nato da 1.1.1995 1 1
* il calciatore deve avere maturato almeno una intera Stagione Sportiva di
tesseramento con la stessa Società

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano gia' state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati Regionali potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori. Detto limite di quattro calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. ‘fidelizzati’ superiore a una unità.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta inteso che la decorrenza di applicazione della norma relativa all’impiego obbligatorio del calciatore c.d. ‘fidelizzato’ non potrà, in alcun caso, essere antecedente al 1° Luglio 2012.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 17 Dicembre 2009, ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare al Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores delle Stagioni Sportive 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013:

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1992 in poi
2010/2011 JUNIORES REGIONALE JUNIORES
PROVINCIALE
Nato da 1.1.1990 4
Nato da 1.1.1991 3
Nato da 1.1.1992

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1993 in poi
2011/2012 JUNIORES REGIONALE JUNIORES
PROVINCIALE
Nato da 1.1.1991 4
Nato da 1.1.1992 3
Nato da 1.1.1993

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1994 in poi
2012/2013 JUNIORES REGIONALE JUNIORES
PROVINCIALE
Nato da 1.1.1992 4
Nato da 1.1.1993 3
Nato da 1.1.1994

Il Comitato Regionale Sicilia, come consuetudine, relativamente ai Campionati di Eccellenza e Promozione, con il Comunicato Ufficiale Unico e con Comunicato Ufficiale n 1 della Stagione Sportiva 2010/211 comunicherà le proprie disposizioni aggiuntive che, allo stato attuale, sono di tre calciatori Juniores.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Segreteria

3.1.1.ORARI UFFICI COMITATO REGIONALE

Gli Uffici del Comitato Regionale Sicilia resteranno aperti al pubblico:

Mattina Pomeriggio
LUNEDÌ 10.00 – 13.00 C H I U S I
MARTEDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
MERCOLEDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
GIOVEDÌ 10.00 – 13.00 C H I U S I
VENERDÌ 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00
SABATO C H I U S U R A T O T A L E


Si invita a non telefonare in orari diversi da quelli sopra indicati.

3.1.2. UFFICIO GESTIONE ATTIVITA’ AGONISTICA – NUMERO DI FAX
Si informano le Società che per la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari, le richieste dovranno pervenire, con largo anticipo ed essere opportunamente motivate e documentate, al seguente numero di fax: 091-6808497

3.1.3. MODULISTICA INTERATTIVA

I Presidenti delle Società che non avessero provveduto sono invitati a fare esplicita richiesta inviando, completo in ogni parte, il modulo scaricabile entrando all’interno del settore dei “non registrati” o riportando, su carta intestata con bollo della Società e firma del Presidente, quanto sotto indicato:

www.figclndsicilia.it/sicilia/default.asp
1. il numero di matricola;

2. l'indirizzo e mail;

3. l’indirizzo personale a cui rimandare la password ed altri dati;

4. una parola riservata (massimo otto caratteri) da utilizzare per riottenere, eventualmente, la password
dimenticata.

Al riscontro sarà inviata via posta una lettera contenente i seguenti dati che serviranno per l'accesso all'area riservata:

1. la denominazione completa ed esatta della società;
2. il numero di matricola;
3. la password;
4. la conferma della parola riservata per il recupero della password

3.1.4. NEWS
Si comunica che questo Comitato Regionale nel sito sopra indicato ha provveduto ad inserire la voce “NEWS” nella quale saranno riportati eventi e/o notizie di interesse regionale.

3.1.5. FOTO – LOGO
Le Società registrate sono invitate ad inviare il proprio Logo e una fotografia digitale della squadra.

3.1.6.REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto dall’Art. 90 comma 22 della Legge n. 289 del 27.12.2002.
L’iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it e seguendo le procedure indicate (cliccare su “Registro delle Societa’ Sportive” e consultare “Guida all’iscrizione nel Registro”).
Si ricorda che l’iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva)
Da una analisi condotta dal C.O.N.I. sui dati delle Società affiliate presenti nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è emerso che, alla data del 14.10.2009, solo una percentuale del 47,62% risulta iscritta al Registro, la cui tenuta è a cura del C.O.N.I.
Si invitano, pertanto, le Società a prendere visione delle direttive utili per effettuare gli adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, attraverso la Circolare n. 24 dell’8 Giugno 2004 – prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale n. 139 del 24 Giugno 2004.

3.1.7. PROROGA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Visto il nuovo assetto del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delineato dal regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, relativo alla riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, il termine per la presentazione delle istanze relative all’erogazione dei contributi destinati al potenziamento della attività sportive isolane per la stagione sportiva 2010 ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978 n.8, già fissato al 31 gennaio 2010, è stato prorogato al 31 marzo 2010, escluse le richieste relative alle manifestazioni sportive, i cui termini sono già scaduti in data 31 ottobre 2009

3.1.8. COMUNICATI UFFICIALI
Si informano le Società che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

3.1.9. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito www.lnd.it

3.1.10. MINUTO DI RACCOGLIMENTO
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

3.1.11. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma venga addebitata sul proprio Conto

3.1.12. PROGETTO LOTTOMATICA - RISORSE E SERVIZI PER LE SOCIETÀ -

Il progetto realizzato con Lottomatica, è diretto a tutte le società dilettantistiche ed ai loro tesserati e tifosi. Per informazioni rivolgersi al Sig. Giannopolo Calogero 091.680.84.08/38 e-mail: [email protected]


3.1.13. COORDINATE BANCARIE

Si comunicano, qui di seguito, le nuove coordinate bancarie del C.R. Sicilia:


Lega Nazionale Dilettanti - C.R. SICILIA - BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia PALERMO MARIANO ST. -
IBAN
Paese Cin Eur Cin Abi cab n.conto
IT 53 X 01020 04720 000300644037


3.1.14. ADDEBITO ASSICURAZIONE DIRIGENTI
Si informa che verrà addebitata la quota di Euro 130,00 quale copertura obbligatoria dei Sinistri per i Dirigenti di Società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Per le restanti categorie la quota addebitata sarà di Euro 90,00.

3.1.15. COPPA ITALIA ECCELLENZA – GARA DI FINALE - MERCOLEDI’ 17.02.2010 ORE 15.00

ACIREALE CALCIO 1946 SRL - CAMPOBELLO DI LICATA 0-1

Il Comitato Regionale si complimenta con la Società Campobello di Licata che acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.
Si ringrazia la Società Palazzolo, organizzatrice della gara, per la consueta e fattiva collaborazione.

3.1.16. VI TORNEO G. PATTI – EDIZIONE 2009/2010

Semifinali - Martedi’ 23 Febbraio 2010 –

DD.PP. CALTANISSETTA-ENNA/D.P. TRAPANI
A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 313 dell’11 Febbraio 2010, giocasi alle ore 12.00, sempre sul Campo Paladonbosco – Via S. Domenico Savio N. 4 – Palermo

3.1.17. XVII CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SICILIA EDIZIONE 2010

Fase Qualificazione 1ª fase:
3za Giornata
Enna/Caltanissetta del 20/02/10 ore 15,30
Giocasi sul Campo “G.Gaeta” di Enna
Agrigento/Catania del 20/02/10 ore 15,30
Giocasi sul campo Comunale di Palma di Montechiaro
Ragusa/Palermo del 20/02/10 ore 15,30
A seguito accordo tra le parti giocasi Sabato 27.2.2010 ore 15.30 sul campo “Ottaviano” Via N. Colajanni di Ragusa
Messina/Siracusa del 20/02/10 ore 15,30
Giocasi sul campo “Garden” di Mili Marina

3.2. Modifiche al programma gare
3.2.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Girone A
Akragas/Gattopardo Palma del 21.2.2010 ore 15.00
Giocasi Lunedì 22.2.2010 ore 15.00
Girone B
Belpasso/Ragusa Calcio del 27.2.2010 ore 15.00
A causa concomitanza altra gara giocasi Domenica 28.2.2010 ore 15.00

3.2.2 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Girone A
Valderice/Atletico Alcamo del 28.2.2010 ore 15.00
Giocasi sul campo Comunale di Valderice
Città di Bagheria/Enna del 24.2.2010 ore 15.00
Giocasi sul campo Comunale di Casteldaccia
Girone B
Nuovo Falcone/Spadaforese del 21.2.2010 ore 15.00
A modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 325 del 18 Febbraio 2010 giocasi sul campo Comunale di Falcone con la presenza di pubblico

3.2.3. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Girone B
Principe di Belmonte/Atletico Trinacria del 3.3.2010 ore 15.00
A causa indisponibilità campo giocasi Giovedì 18.2.2010 ore 15.00
Girone C
Grattesrese/Nuccio del 21.2.2010 ore 15.00
A modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 325 del 18 Febbraio 2010, anticipasi a Sabato 20.2.2010 ore 15.00 sul campo Comunale di Lascari

3.2.4. COPPA TRINACRIA
Condor/Virtus Barriera del 14.2.2010 ore 15.00
Giocasi Mercoledì 24.2.2010 ore 15.00
Virtus Barriera/Condor del 24.2.2010 ore 15.00
Giocasi Mercoledì 3.3.2010 ore 15.00
4. RISULTATI GARE

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

CAMPIONATO ECCELLENZA
GIRONE A 5/R 31-01-10 CAMPOBELLO DI LICATA AKRAGAS CALCIO 1 - 0 D
5/R 24-02-10 CITTA DI BAGHERIA ENNA CALCIO K
6/R 07-02-10 AKRAGAS CALCIO MARSALA A.S.D. 3 - 2 D
GIRONE B 7/R 24-02-10 RAGUSA CALCIO ORLANDINA A.S.D. K

PROMOZIONE
GIRONE A 2/R 24-02-10 CALCIO CANICATTI M.F. STRASATTI K
3/R 17-02-10 CASTELLAMMARE CALCIO 94 VALDERICE 1 - 1 K
7/R 03-03-10 CALCIO CANICATTI VALDERICE K
7/R 03-03-10 CIANCIANA 2000 ATLETICO CAMPOFRANCO K
7/R 03-03-10 CITTA ISOLA DELLE FEMMINE RAFFADALI K
7/R 03-03-10 M.A.S.T. FAVIGNANA CITTA DI TERRASINI K
7/R 03-03-10 SCIACCA ATLETICO ALCAMO K


GIRONE B 5/R 03-03-10 CITTA DI CASTELDACCIA COLLESANO K
6/R 03-03-10 S. AGATA CALCIO ATLETICO CALTAVUTURO K
9/R 21-02-10 ATLETICO CALTAVUTURO SAN FRATELLO K
GIRONE D 7/R 03-03-10 NUOVA AQUILA GRAMMICHELE PACHINO K
8/R 10-03-10 ATLETICO CATANIA NUOVA AQUILA GRAMMICHELE K

PRIMA CATEGORIA
GIRONE A 5/R 03-03-10 DATTILO CALATAFIMI DON BOSCO K
5/R 03-03-10 SALEMI BUSETO K
5/R 17-02-10 VILLAGRAZIA DI CARINI BOYS CINISI MASSIMO TAIBI 2 - 1 K
GIRONE B 5/R 03-03-10 EURO SCIARA CEPHALEDIUM K
6/R 10-03-10 ALTOFONTE A.S.D. EURO SCIARA K
GIRONE C 5/R 03-03-10 LUDICA LIPARI S.STEFANO K
6/R 07-02-10 SACRO CUORE MILAZZO LUDICA LIPARI K
GIRONE G 6/R 17-02-10 VIRTUS ISPICA NETINA CALCIO 1 - 0 K

SECONDA CATEGORIA
GIRONE A 6/R 06-02-10 PRO MAZARA CONTESSA ENTELLINA K
GIRONE B 4/R 03-03-10 PRINCIPE DI BELMONTE ATLETICO TRINACRIA K
6/R 07-02-10 C.U.S. PALERMO VIRTUS MISILMERI A.S.D. K
GIRONE D 5/R 18-02-10 SFARANDINA L INIZIATIVA 2 - 0 K
6/R 24-02-10 FITALESE CITTA DI NASO K
6/R 03-03-10 L INIZIATIVA UNIONE CESARO SAN TEODORO K
6/R 03-03-10 LONGI CIRCOLO S.GIORGIO K
6/R 24-02-10 MAMERTINA A.S.D. S.BASILIO K
GIRONE E 5/R 24-02-10 REAL GABBIANO FURCI K
GIRONE G 5/R 24-02-10 MIRABELLA SPORT INNOVATION K
GIRONE H 4/R 14-02-10 REAL S.PAOLO CALCIO PICANELLO 1 - 1 D
6/R 07-02-10 MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 BRUCOLI AUGUSTA 4 - 1 D
6/R 03-03-10 REAL S.PAOLO CALCIO SORTINO CALCIO K

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K GARA DA RECUPERARE
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
P POSTICIPI
R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO

COPPA ITALIA DILETTANTI - FINALE - GARA DEL 17/02/2010

ACIREALE CALCIO 1946 SRL CAMPOBELLO DI LICATA 0-1

COPPA ITALIA PROMOZIONE - 4RTI DI FINALE/RITORNO - GARE DEL 17/02/2010

ATLETICO CATANIA GIALLO BLU F.C. 0-0
M.A.S.T. FAVIGNANA RIBERA 1954 1-0
RAGAZZINI GENERALI REAL AVOLA 0-0
SPADAFORESE MONTEMAGGIORE 3-1

TROFEO PROVINCE REGIONALE - 16MI DI FINALE/RITORNO - GARE DEL 17-18/02/2010

ACCADEMIA MAZZARINESE PRO CANICATTI 5-1
AKRON SPORT SAVOCA C.SPARAGONA S.TERESA 2-0
ALPHA ATHLETIC GENERATION VILLABATE S.R.L. 2-1
ATLETICO BELPASSESE ACI BONACCORSI 1-1
CITTA DI TERME VIGLIATORE MONTAGNAREALE A.S.D. 1-2
CIUMAREDDA ACCADEMY MONGIUFFI MELIA N.P.
EUROPA MONTELEPRE BOLOGNETTA 4-4
LASCARI TONNARELLA 1-1
MONDELLIANA NUOVA SAN LORENZO N.P.
PALAZZO ADRIANO AURORA MUSSOMELI 3-1 d.t.r.
POL.FC CONTESSE MSP ALI TERME 5-3
REAL TAORMINA MASCALI FOOTBALL 1-3
ROBUR MESSINA ZAFFERIA 2-0
SANCONITANA REAL MORELLO 5-4 d.t.r.
5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 19/02/2010 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARE DEL 17/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

TRENTA VITO (CAMPOBELLO DI LICATA)

I AMMONIZIONE

GERACE MARIO (ACIREALE CALCIO 1946 SRL)
COLETTA MAURO (CAMPOBELLO DI LICATA)
LICARI ALESSIO (CAMPOBELLO DI LICATA)


5.1.2. COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 17/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 SPADAFORESE
Per contegno offensivo e minaccioso, da parte di propri sostenitori,
nei confronti di ufficiali di gara; nonchè per avere, i suddetti,
attinto con sputi un A.A.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 2/2010

VISALLI ANDREA (SPADAFORESE)
Per proteste nei confronti di un A.A.



A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

MORTILLARO NICOLA (MONTEMAGGIORE)
Per condotta scorretta.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

BERTOLINO ANTONINO (MONTEMAGGIORE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

LEONARDI DOMENICO SALVAT (ATLETICO CATANIA)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

MIRABELLA ANGELO (ATLETICO CATANIA)
Per contegno offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

VITALE STEFANO (SPADAFORESE)
Per contegno offensivo nei confronti di un A.A., a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

MEROLA EMANUELE (ATLETICO CATANIA)
VEGNA VINCENZO (MONTEMAGGIORE)
MILAZZO STEFANO (SPADAFORESE)

III AMMONIZIONE

LA MACCHIA FRANCESCO (SPADAFORESE)


I AMMONIZIONE

LISI MARCO (ATLETICO CATANIA)
MIRABELLA ANGELO (ATLETICO CATANIA)
TASCA ANGELO (ATLETICO CATANIA)
GIAQUINTA ARTURO (GIALLO BLU F.C.)
TASINATO FABIO (GIALLO BLU F.C.)
SAMMARTANO FABIO (M.A.S.T. FAVIGNANA)
BRUSCA ERNESTO (MONTEMAGGIORE)
MARINO GIUSEPPE (MONTEMAGGIORE)
MESSINA PAOLO (REAL AVOLA)
RICCA CHRISTIAN (REAL AVOLA)
VALVO FABIO (REAL AVOLA)
LI GRECI FRANCESCO (RIBERA 1954)


5.1.3. TROFEO PROVINCE REGIONALE

GARE DEL 17/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 100,00 ROBUR MESSINA
Per presenza di persone non autorizzate all'interno dello spiazzo
antistante gli spogliatoi che assumevano contegno offensivo nei
confronti dell'arbitro, a fine gara.

Euro 45,00 ACI BONACCORSI
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.

Euro 45,00 ATLETICO BELPASSESE
Per avere causato il ritardato inizio della gara di oltre 20 minuti.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

DI MARCO DAVIDE (ALPHA ATHLETIC GENERATION)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario;
nonchè per contegno minaccioso nei confronti dello stesso, dopo l'espulsione.

LA CORTE FRANCO (ROBUR MESSINA)
Per contegno offensivo, minaccioso e gravemente irriguardoso nei confronti
dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE

PANDETTA CARMELO (ATLETICO BELPASSESE)
BRANCATO FRANCESCO (ROBUR MESSINA)
GENITORE DANIELE (ZAFFERIA)
GRIOLI LUIGI (ZAFFERIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

MARTUFFO CALOGERO (ACCADEMIA MAZZARINESE)
PAPPALARDO ROSARIO (ACI BONACCORSI)
GERACI PIETRO (BOLOGNETTA)
FONTANA GIOVANNI (PRO CANICATTI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

ENSABELLA VINCENZO (ATLETICO BELPASSESE)
SCRO GIOVANNI (BOLOGNETTA)
PALELLA DOMENICO (CALCIO SPARAGONA S.TERESA)
PIZZURRO FILIPPO (EUROPA MONTELEPRE)
AIUPPA FABIO (LASCARI)
GIARRATANO CRISTIAN (REAL MORELLO)
PRIVITERA GIUSEPPE (TONNARELLA)
SCHEPIS GIUSEPPE (TONNARELLA)
STURNIOLO ALESSIO (TONNARELLA)

III AMMONIZIONE

SANTISI SALVATORE (REAL TAORMINA)

I AMMONIZIONE

DI GRAZIA ROSARIO (ACI BONACCORSI)
GIANNETTO GAETANO (ACI BONACCORSI)
MUSUMECI MARIO (ACI BONACCORSI)
PAPPALARDO SEBASTIANO (ACI BONACCORSI)
STRANO ENZO (ACI BONACCORSI)
MANTARRO GIUSEPPE (AKRON SPORT SAVOCA)
SANTORO MASSIMO (AKRON SPORT SAVOCA)
BONFARDECI ALESSANDRO (ALPHA ATHLETIC GENERATION)
POLIZZI SALVATORE (ALPHA ATHLETIC GENERATION)
ROMEO LETTERIO (ALPHA ATHLETIC GENERATION)
TOMASINO GIUSEPPE (ALPHA ATHLETIC GENERATION)
LA ROSA PIERO (ATLETICO BELPASSESE)
RAPISARDA PASQUALINO (ATLETICO BELPASSESE)
VASTA SAMUELE (BOLOGNETTA)
ORLANDO SALVATORE (CITTA DI TERME VIGLIATORE)
PAPA ROBERTO (CITTA DI TERME VIGLIATORE)
CALTABIANO ALESSANDRO (MASCALI FOOTBALL CLUB)
GALATI SAMUELE (MONTAGNAREALE A.S.D.)
SCARDINO ANDREA (MONTAGNAREALE A.S.D.)
GUGLIOTTA GIOVANNI (MSP ALI TERME)
FASCIANA ALESSIO (REAL MORELLO)
MONTES ANGELO (REAL MORELLO)
GALEANO MICHELE (REAL TAORMINA)
GULLOTTA GIANLUCA (REAL TAORMINA)
BRANCATO FRANCESCO (ROBUR MESSINA)
RANDAZZO SALVATORE (SANCONITANA)
LA MACCHIA SIMONE (TONNARELLA)
LA SPINA SALVATORE (TONNARELLA)
DI LORENZO GIUSEPPE (ZAFFERIA)
GALEANO GIUSEPPE (ZAFFERIA)
MANGANO PAOLO (ZAFFERIA)
5.1.4. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 17/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

MESSINA ANTONINO (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario;
nonchè per contegno irriguardoso nei confronti di un A.A., dopo l'espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GARA

MAZZOLA GIOVANNI (CASTELLAMMARE CALCIO 94)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MIONE GIUSEPPE (CASTELLAMMARE CALCIO 94)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr
MAZZOLA GIOVANNI (CASTELLAMMARE CALCIO 94)

AMMONIZIONE VI infr
CIMINO ALESSIO (CASTELLAMMARE CALCIO 94)

AMMONIZIONE V infr

GRAMMATICO GIORGIO (VALDERICE)

5.1.5. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 17/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 BOYS CINISI MASSIMO TAIBI
Per essersi, propri calciatori, indebitamente scambiate le maglie
partecipando alla gara con numerazione diversa da quella con cui era
avvenuta l'identificazione così come risultante dalla distinta consegnata
all'arbitro ed alla Società avversaria, prima dell'inizio della gara stessa.



A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 2/2010

MAMONE VINCENZO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI)
Per grave condotta scorretta.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

BIONDI BENEDETTO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI)
AMATO PAOLO (VILLAGRAZIA DI CARINI)
MESSINA PIETRO (VILLAGRAZIA DI CARINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

PACE CRISTOFER (NETINA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

CARRABBA SALVATORE (VIRTUS ISPICA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

CARUSO ANTONINO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI)
LO PICCOLO GIUSEPPE (VILLAGRAZIA DI CARINI)

AMMONIZIONE VI infr

CANCEMI CORRADO (NETINA CALCIO)
CANTO ANTONIO (NETINA CALCIO)

AMMONIZIONE V infr

ADRAGNA ANGELO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI)

AMMONIZIONE II infr

BIANCA DAVIDE (NETINA CALCIO)
DI MARI SALVATORE (NETINA CALCIO)

AMMONIZIONE I infr
BONANNO PIETRO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI)
DI BELLA ANTONINO (BOYS CINISI MASSIMO TAIBI)
COCCIRO ANTONINO (VIRTUS ISPICA)
TERRA SALVATORE (VIRTUS ISPICA)



Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.


Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 19/02/2010

Il Segretario
Maria Gatto Il Presidente
Sandro Morgana

 
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