C.U. 333

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la streghetta
view post Posted on 24/2/2010, 10:23     +1   -1





Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA
Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail:[email protected]

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
COMUNICATO UFFICIALE N° 333

del 23 Febbraio 2010



1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Il Presidente Federale,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili - della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all’effettuazione della gara stessa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.
In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.


1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Presidente Federale,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - relativi alla stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alle Commissioni Disciplinari territoriali;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate.
In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 77/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIOPROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Presidente Federale,
• preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2009/2010, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Dilettanti 2010/2011;
• ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a reclami di parte;
• visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di cui in premessa:
• i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
• gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte.
• il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte di Giustizia Federale;
• gli eventuali reclami motivati alla Corte di Giustizia Federale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede di Via Po 36, a Roma entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la Sede della stessa Corte di Giustizia Federale entro le ore 17.00 dello stesso giorno;
• la Corte di Giustizia Federale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.);
• l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, l’invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte;
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Presidente Federale,
- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2009/2010;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l’art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva
d e l i b e r a
le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:
1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:
- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate.
2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:
- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie
deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;
- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l’utilizzazione del telefax, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l’invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.
Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

1.5. COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) E DEI PLAY-OFF E GARE PER L’AMMISSIONE ALLA II^ FASE DI PLAY-OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA UNDER 21 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) DI CALCIO A CINQUE
Il Presidente Federale,
- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alla fase dei play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia e dei play-off e gare per l’ammissione alla II^ fase di play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia under 21;
- considerata la particolare articolazione del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a Cinque e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2009/2010 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia (Play-Off) e di Campione d’Italia Under 21 (Play-Off e Gare per l’ammissione alla II^ Fase di Play-Off);
- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play-Off e le Gare per l’ammissione alla II^ Fase di Play-Off;
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:
d e l i b e r a
- che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di giustizia sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;
- gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce “varie”;
- gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso giorno;il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice Sportivo; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall’art. 38 del Codice di giustizia sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.6. COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010; ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E ALLA PRIMA FASE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE NAZIONALE DEI CAMPIONATI FEMMINILI E JUNIORES DI CALCIO A 5 (STAGIONE SPORTIVA 2009/2010).

Il Presidente Federale,
- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle seguenti gare:
1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
3. gare ad eliminazione diretta (Play-Off e Play-Out) con esclusione di quelle relative
all’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia (Play-Off) e di Campione d’Italia Under 21 (
Play-Off e Gare di ammissione alla II^ Fase di Play-Off);
4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l’ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2010/2011;
5. gare della prima fase di qualificazione alla fase finale nazionale dei Campionati femminili e Juniores di Calcio a 5
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
- visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;


d e l i b e r a
- che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo e pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 37 comma 7 Codice di giustizia sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire con le modalità previste dall’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.7. COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A del 19.01.2010

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – UNDER 21 – FASE NAZIONALE FINALE COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Presidente Federale,
• preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2009/2010, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A – A2 - B – Under 21 – Fase Nazionale Finale Coppa Italia Regionale Femminile – Fase Nazionale Finale Campionato Juniores e Fase Nazionale Finale Campionato Femminile di Calcio a Cinque;
- Ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;
d e l i b e r a
- che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.
- Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.


2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. COMUNICATO UFFICIALE n. 80 del 18 Dicembre 2009


Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 17 Dicembre 2009,
- preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate,
- proseguendo nella politica di valorizzazione dei giovani calciatori, da attuarsi nella Stagione Sportiva 2010-2011 e successive,
ha deliberato i seguenti obblighi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale delle Stagioni Sportive 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, riferite alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, nonché alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:

2010/2011 ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.1989
Nato da 1.1.1990
Nato da 1.1.1991 1 1
Nato da 1.1.1992 1 1

2011/2012 ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.1991
Nato da 1.1.1992
Nato da 1.1.1993 1 1
Nato da 1.1.1994 1 1

2012/2013 ECCELLENZA PROMOZIONE
Nato da 1.1.1992
Nato da 1.1.1993
Nato da 1.1.1994 1* 1
Nato da 1.1.1995 1 1
* il calciatore deve avere maturato almeno una intera Stagione Sportiva di
tesseramento con la stessa Società

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano gia' state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.





Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati Regionali potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori. Detto limite di quattro calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. ‘fidelizzati’ superiore a una unità.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta inteso che la decorrenza di applicazione della norma relativa all’impiego obbligatorio del calciatore c.d. ‘fidelizzato’ non potrà, in alcun caso, essere antecedente al 1° Luglio 2012.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 17 Dicembre 2009, ha altresì deliberato in ordine alla facoltà di impiego del seguente numero massimo di calciatori “fuori quota” ammessi a partecipare al Campionato Regionale Juniores e al Campionato Provinciale Juniores delle Stagioni Sportive 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013:

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1992 in poi
2010/2011 JUNIORES REGIONALE JUNIORES
PROVINCIALE
Nato da 1.1.1990 4
Nato da 1.1.1991 3
Nato da 1.1.1992

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1993 in poi
2011/2012 JUNIORES REGIONALE JUNIORES
PROVINCIALE
Nato da 1.1.1991 4
Nato da 1.1.1992 3
Nato da 1.1.1993

Limite di età: calciatori nati da 1.1.1994 in poi
2012/2013 JUNIORES REGIONALE JUNIORES
PROVINCIALE
Nato da 1.1.1992 4
Nato da 1.1.1993 3
Nato da 1.1.1994


Il Comitato Regionale Sicilia, come consuetudine, relativamente ai Campionati di Eccellenza e Promozione, con il Comunicato Ufficiale Unico e con Comunicato Ufficiale n 1 della Stagione Sportiva 2010/211 comunicherà le proprie disposizioni aggiuntive che, allo stato attuale, sono di tre calciatori Juniores.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Segreteria
3.1.1. UFFICIO GESTIONE ATTIVITA’ AGONISTICA – NUMERO DI FAX
Si informano le Società che per la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari, le richieste dovranno pervenire, con largo anticipo ed essere opportunamente motivate e documentate, al seguente numero di fax: 091-6808497


3.1.2. MODULISTICA INTERATTIVA

I Presidenti delle Società che non avessero provveduto sono invitati a fare esplicita richiesta inviando, completo in ogni parte, il modulo scaricabile entrando all’interno del settore dei “non registrati” o riportando, su carta intestata con bollo della Società e firma del Presidente, quanto sotto indicato:

www.figclndsicilia.it/sicilia/default.asp
1. il numero di matricola;

2. l'indirizzo e mail;

3. l’indirizzo personale a cui rimandare la password ed altri dati;

4. una parola riservata (massimo otto caratteri) da utilizzare per riottenere, eventualmente, la password
dimenticata.

Al riscontro sarà inviata via posta una lettera contenente i seguenti dati che serviranno per l'accesso all'area riservata:

1. la denominazione completa ed esatta della società;
2. il numero di matricola;
3. la password;
4. la conferma della parola riservata per il recupero della password

3.1.3. NEWS
Si comunica che questo Comitato Regionale nel sito sopra indicato ha provveduto ad inserire la voce “NEWS” nella quale saranno riportati eventi e/o notizie di interesse regionale.

3.1.4. FOTO – LOGO
Le Società registrate sono invitate ad inviare il proprio Logo e una fotografia digitale della squadra.

3.1.5.REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto dall’Art. 90 comma 22 della Legge n. 289 del 27.12.2002.
L’iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it e seguendo le procedure indicate (cliccare su “Registro delle Societa’ Sportive” e consultare “Guida all’iscrizione nel Registro”).
Si ricorda che l’iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva)
Da una analisi condotta dal C.O.N.I. sui dati delle Società affiliate presenti nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è emerso che, alla data del 14.10.2009, solo una percentuale del 47,62% risulta iscritta al Registro, la cui tenuta è a cura del C.O.N.I.
Si invitano, pertanto, le Società a prendere visione delle direttive utili per effettuare gli adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, attraverso la Circolare n. 24 dell’8 Giugno 2004 – prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale n. 139 del 24 Giugno 2004.

3.1.6. PROROGA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Visto il nuovo assetto del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delineato dal regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, relativo alla riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, il termine per la presentazione delle istanze relative all’erogazione dei contributi destinati al potenziamento della attività sportive isolane per la stagione sportiva 2010 ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978 n.8, già fissato al 31 gennaio 2010, è stato prorogato al 31 marzo 2010, escluse le richieste relative alle manifestazioni sportive, i cui termini sono già scaduti in data 31 ottobre 2009


3.1.7. COMUNICATI UFFICIALI
Si informano le Società che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc…
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

3.1.8. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.
Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito www.lnd.it

3.1.9. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti.
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

3.1.10. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma venga addebitata sul proprio Conto

3.1.11. PROGETTO LOTTOMATICA - RISORSE E SERVIZI PER LE SOCIETÀ -

Il progetto realizzato con Lottomatica, è diretto a tutte le società dilettantistiche ed ai loro tesserati e tifosi. Per informazioni rivolgersi al Sig. Giannopolo Calogero 091.680.84.08/38 e-mail: [email protected]


3.1.12. COORDINATE BANCARIE

Si comunicano, qui di seguito, le nuove coordinate bancarie del C.R. Sicilia:


Lega Nazionale Dilettanti - C.R. SICILIA - BANCO DI SICILIA SPA - Agenzia PALERMO MARIANO ST. -
IBAN
Paese Cin Eur Cin Abi cab n.conto
IT 53 X 01020 04720 000300644037


3.1.13. XVII CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA ICILIA EDIZIONE 2010

Fase Qualificazione 1ª fase:
3za Giornata
Ragusa/Palermo del 27/02/10 ore 15,30
Anticipasi alle ore 15.00 sempre sul campo “Ottaviano” Via N. Colajanni di Ragusa

3.2. Modifiche al programma gare

3.2.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Girone A
Città di Bagheria/Enna del 24.2.2010 ore 15.00
A causa concomitanza Fase Finale Torneo Cusimano giocasi Mercoledì 10.3.2010 ore 15.00

3.2.2. CAMPIONATO DI PROMOZINE
Girone D
Moticea/Comiso del 27.2.2010 ore 15.00
A causa indisponibilità campo giocasi sul campo V.zo Barone di Modica

3.2.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Girone E
Fiumefreddese/Giovani Zafferana del 28.2.2010 ore 15.00
A seguito manifestazione comunale giocasi alle ore 16.00

3.2.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Girone B
Principe di Belmonte/Atletico Trinacria del 3.3.2010 ore 15.00
A correzione di quanto pubblicato sul C.U. n. 328 del 19 Febbraio 2010, giocasi Giovedì 4.3.2010 ore 15.00

3.2.5. COPPA SICILIA
Città di Capaci/E.Che Guevara del 24.2.2010 ore 15.00
A causa concomitanza Fase Finale Torneo Cusimano giocasi Mercoledì 3.3.2010 ore 15.00

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE: B
21/02/10 9/R DUE TORRI ORLANDINA A.S.D. 2 - 1
RAGUSA CALCIO PATERNO 2004 3 - 0

PROMOZIONE GIRONE: A
20/02/10 9/R CALCIO CANICATTI CITTA DI TERRASINI 1 - 1
21/02/10 9/R M.F. STRASATTI CASTELLAMMARE CALCIO 94 0 - 1

SECONDA CATEGORIA GIRONE: D
21/02/10 7/R CIRCOLO S.GIORGIO FITALESE 2 - 1
MIRTO MAMERTINA A.S.D. 1 - 4
S.BASILIO LONGI 2 - 0
UNIONE CESARO SAN TEODORO CITTA DI NASO 4 - 2

SECONDA CATEGORIA GIRONE: G
21/02/10 7/R MIRABELLA ATLETICO BIANCAVILLA 3 - 0
SANT ANASTASIA SPORT INNOVATION 1 - 1


RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

CAMPIONATO ECCELLENZA
GIRONE A 5/R 31-01-10 CAMPOBELLO DI LICATA AKRAGAS CALCIO 1 - 0 D
5/R 10-03-10 CITTA DI BAGHERIA ENNA CALCIO K
6/R 07-02-10 AKRAGAS CALCIO MARSALA A.S.D. 3 - 2 D
GIRONE B 7/R 24-02-10 RAGUSA CALCIO ORLANDINA A.S.D. K

PROMOZIONE
GIRONE A 2/R 24-02-10 CALCIO CANICATTI M.F. STRASATTI K
7/R 03-03-10 CALCIO CANICATTI VALDERICE K
7/R 03-03-10 CIANCIANA 2000 ATLETICO CAMPOFRANCO K
7/R 03-03-10 CITTA ISOLA DELLE FEMMINE RAFFADALI K
7/R 03-03-10 M.A.S.T. FAVIGNANA CITTA DI TERRASINI K
7/R 03-03-10 SCIACCA ATLETICO ALCAMO K
GIRONE B 5/R 03-03-10 CITTA DI CASTELDACCIA COLLESANO K
6/R 03-03-10 S. AGATA CALCIO ATLETICO CALTAVUTURO K
9/R 21-02-10 ATLETICO CALTAVUTURO SAN FRATELLO K
GIRONE D 7/R 03-03-10 NUOVA AQUILA GRAMMICHELE PACHINO K
8/R 10-03-10 ATLETICO CATANIA NUOVA AQUILA GRAMMICHELE K

PRIMA CATEGORIA
GIRONE A 5/R 03-03-10 DATTILO CALATAFIMI DON BOSCO K
5/R 03-03-10 SALEMI BUSETO K
GIRONE B 5/R 03-03-10 EURO SCIARA CEPHALEDIUM K
6/R 10-03-10 ALTOFONTE A.S.D. EURO SCIARA K
GIRONE C 5/R 03-03-10 LUDICA LIPARI S.STEFANO K
6/R 07-02-10 SACRO CUORE MILAZZO LUDICA LIPARI K

SECONDA CATEGORIA
GIRONE A 6/R 06-02-10 PRO MAZARA CONTESSA ENTELLINA K
GIRONE B 4/R 04-03-10 PRINCIPE DI BELMONTE ATLETICO TRINACRIA K
6/R 07-02-10 C.U.S. PALERMO VIRTUS MISILMERI A.S.D. K
GIRONE D 6/R 24-02-10 FITALESE CITTA DI NASO K
6/R 03-03-10 L INIZIATIVA UNIONE CESARO SAN TEODORO K
6/R 03-03-10 LONGI CIRCOLO S.GIORGIO K
6/R 24-02-10 MAMERTINA A.S.D. S.BASILIO K
GIRONE E 5/R 24-02-10 REAL GABBIANO FURCI K
GIRONE G 5/R 24-02-10 MIRABELLA SPORT INNOVATION K
GIRONE H 4/R 14-02-10 REAL S.PAOLO CALCIO PICANELLO 1 - 1 D
6/R 07-02-10 MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 BRUCOLI AUGUSTA 4 - 1 D
6/R 03-03-10 REAL S.PAOLO CALCIO SORTINO CALCIO K

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K GARA DA RECUPERARE
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
P POSTICIPI
R RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO


TROFEO PROVINCE REGIONALE - 16MI DI FINALE/RITORNO - REFERTI PERVENUTI IN RITARDO - GARE DEL 18/02/2010

CIUMAREDDA ACCADEMY MONGIUFFI MELIA 4-4
MONDELLIANA NUOVA SAN LORENZO 3-1

5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accurso, nella seduta del 23/02/2010 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:




5.1.1. TROFEO PROVINCE REGIONALE

GARE DEL 18/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 3/2010

SANTORO CARMELO (MONGIUFFI MELIA)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

D AGOSTINO ROSARIO (CIUMAREDDA ACCADEMY)
BUSALACCHI VINCENZO (MONDELLIANA)
GIAMMANCO VINCENZO (MONDELLIANA)
LO MONACO FRANCO (MONDELLIANA)
MARRONE FRANCESCO PAOLO (MONDELLIANA)
CIRINO DOMENICO (MONGIUFFI MELIA)
INTILISANO ALESSANDRO (MONGIUFFI MELIA)
LO PO LUCA (MONGIUFFI MELIA)
DURANTE GIUSTO (NUOVA SAN LORENZO)

5.1.2. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 21/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

GENOVA ROSARIO (RAGUSA CALCIO)
Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA

BONTEMPO GIACOMO (ORLANDINA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BALSAMO ROBERTO (DUE TORRI)
BROCCIO DANIELE (DUE TORRI)
QUATTROCCHI CARMELO (DUE TORRI)
AIELLO CARLO (ORLANDINA A.S.D.)


AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

ARENA FABIO (RAGUSA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GRECO PAOLO (ORLANDINA A.S.D.)
MAGRI FRANCESCO (PATERNO 2004)

AMMONIZIONE V infr

RUSSO MARIANO (DUE TORRI)
RAMETTA MICHELE (RAGUSA CALCIO)

AMMONIZIONE II infr

EMANUELE ANTONIO (ORLANDINA A.S.D.)

5.1.3. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 20/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

BOMMARITO LEONARDO (CITTA DI TERRASINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

ROTOLO GIUSEPPE (CALCIO CANICATTI)
BONOMONTE GIROLAMO (CITTA DI TERRASINI)

AMMONIZIONE II infr

BILLECI SIMONE (CITTA DI TERRASINI)

GARE DEL 21/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 25/ 3/2010

PICCIOTTO TOMMASO (M.F. STRASATTI)
Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, a
fine gara.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

ALECI ANTONINO (M.F. STRASATTI)
Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA

GERVASI NICOLO (M.F. STRASATTI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MIONE FRANCESCO (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
ZIZZO PIETRO (M.F. STRASATTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

ABBENANTE RICCARDO (M.F. STRASATTI)

AMMONIZIONE V infr

ALECI ANTONINO (M.F. STRASATTI)

AMMONIZIONE I infr

CALIA NICOLAS (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
D ANGELO FLAVIO (CASTELLAMMARE CALCIO 94)


5.1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 20/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

ILACQUA ANGELO (BASTIONE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MERRINA FABIO (BASTIONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FORMICA GIOVANNI (BASTIONE)
CIMAROSTI GIANPAOLO (REAL GABBIANO)

AMMONIZIONE VI infr

SAPORITO GIUSEPPE (BASTIONE)

AMMONIZIONE V infr

TORRE DANILO (BASTIONE)

AMMONIZIONE II infr

SALMERI CLAUDIO (REAL GABBIANO)

GARE DEL 21/ 2/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate
le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2010

ZINGALE GIUSEPPE (UNIONE CESARO SAN TEODORO)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

NASTASI FRANCESCO (MONFORTE)
MOSCHELLA GIUSEPPE (SPORT INNOVATION)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO


SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

BORZI VINCENZO (SANT ANASTASIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CELESTI ANDREA (FITALESE)
LOMBARDO LUIGI (FITALESE)
CHILLEMI CARMELO (FURCI)
FRAZZICA MATTEO (FURCI)
CASELLA DANIELE (LONGI)
PIDALA GIANFRANCO (LONGI)
DI NARDO ANDREA (S.BASILIO)
PARAFIORITI GIUSEPPE (S.BASILIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

CALI ANTONINO (UNIONE CESARO SAN TEODORO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

CAMBRIA MAISANO GIOVANNI (CIRCOLO S.GIORGIO)
EMANUELE NUNZIO MIRKO (CITTA DI NASO)
TRUGLIO IVAN (MAMERTINA A.S.D.)
PINIZZOTTO MASSIMILIANO (MONFORTE)
FAMIANI IGNAZIO (UNIONE CESARO SAN TEODORO)
PITTALA EMANUEL (UNIONE CESARO SAN TEODORO)





AMMONIZIONE VI infr

PARAFIORITI ROCCO (MIRTO)
PAPPALARDO DOMENICO (UNIONE CESARO SAN TEODORO)

AMMONIZIONE V infr

CAVOLINA SANDRO (MIRABELLA)
BASILE NATALINO (MONFORTE)
CALVAGNO DENNY (SPORT INNOVATION)
SCIRE GIUSEPPE (SPORT INNOVATION)

AMMONIZIONE II infr

DI RIENZO FRANCESCO (CIRCOLO S.GIORGIO)
PISTONE AGATINO (FURCI)
RANDAZZO ANTONIO (MIRTO)
NASTASI MARCO (MONFORTE)
VIRZI GIUSEPPE (UNIONE CESARO SAN TEODORO)

AMMONIZIONE I infr

DI PLACIDO SALVATORE (ATLETICO BIANCAVILLA)
LIUZZO MARCO (ATLETICO BIANCAVILLA)
VITALE GABRIELE (FITALESE)
COGLITORE GIOVANNI (FURCI)
CARCIONE SIMONE (LONGI)
CAVALLARO FRANCESCO (UNIONE CESARO SAN TEODORO)






Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.


Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 23/02/2010

Il Segretario
Maria Gatto Il Presidente
Sandro Morgana



 
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